L'approfondimento: La sentenza della Corte di cassazione del 29 Settembre 2023, n. 27646, si è pronunciata in materia di presentazione tardiva dei certificati di residenza estera attestanti i requisiti per l’esonero delle ritenute d’imposta applicabili
ai soggetti esteri percettori di redditi formati nel territorio dello Stato, formulando
in merito chiari principi di diritto da cui discende la piena legittimità dei certificati de quo che attestano, ancorché in data successiva all’evento (i.e. “ora per allora”), la sussistenza dei requisiti di legge per l’applicazione dell’esenzione (N.d.R. o riduzione) della ritenuta d’imposta.
Note:
1. In proposito, si segnala che il Provvedimento direttoriale del 10
luglio 2013, prot. n. 84404, con cui sono stati approvati i nuovi
modelli standardizzati per il rimborso o l’esonero dell’imposta
nazionale sui redditi corrisposti ai soggetti non residenti in base
alle disposizioni pattizie più favorevoli, prevede che ai fini
dell’applicazione diretta della Convenzione l’attestazione
dell’Autorità fiscale estera contenuta nel (N.d.R. riquadro) del
modello ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al
termine del periodo d’imposta indicato nel predetto modello,
sempre che le condizioni ivi dichiarate permangono per la durata
del medesimo periodo. Da tale indicazione, ne discende che per
l’Amministrazione finanziaria eventuali pagamenti anteriori alla
data del rilascio della già menzionata attestazione non legittima
l’applicazione della disposizione pattizia più favorevole.
2. L’istanza di rimborso per l’imposta già prelevata, corredata dalla
documentazione completa comprovante il diritto al rimborso,
deve essere presentata al Centro Operativo di Pescara dell’A.E.
competente per materia, entro 48 mesi decorrenti dalla data del
prelevamento. Il rimborso dell’imposta è ammesso nella misura
massima pari alla differenza tra l’aliquota applicata e quella
minore prevista dalla Convenzione, ovvero nella misura integrale
nel caso in cui la tassazione spetta in via esclusiva al Paese di
residenza del beneficiario del reddito (esempio: reddito d’impresa
in assenza di una stabile organizzazione in Italia).
3. Adire il vero, in parte contestato da alcune Autorità fiscali estere
che non accettano i modelli proposti in quanto frutto di un’elaborazione
unilaterale da parte dell’Agenzia delle entrate,
ovvero non condivisa con le Autorità fiscali estere.
4. Per un approfondimento si rimanda, tra gli altri, a A. Veneruso,
“Convenzioni contro le doppie imposizioni: i modelli standardizzati
delle entrate”, in Azienda & Fisco, n. 2/2014.
5. In merito, si vedano, tra le altre, la R.M. del 10 giugno 1999, n.
95/E, risoluzione 24 settembre 2003, n. 183 e Provvedimento
Direttore entrate n. 84404/2013, di cui sopra.
6. Giusta Direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990
(Direttiva madre-figlia), recepita nell’ordinamento interno dall’art.
27-bis del D.P.R. n. 600/1973 e Direttiva del Consiglio
2003/49/CE del 3 giugno 2003 (c.d. interessi e royalties), recepita
nell’ordinamento interno dall’art. 26-quater del D.P.R. n.
600/1973.
7. Si vedano in merito, le “Istruzioni per la compilazione del
Modello E - Applicazione del regime “madre-figlia” Direttiva
90//435/CEE, di cui al Provvedimento direttoriale n. 84404/
2013, di cui sopra.
8. Accordo integralmente sostituito dal Protocollo di modifica
approvato con Decisione UE dell’8 dicembre 2015, n. 2400,
pubblicata in G.U.U.E. del 19 dicembre 2015, n. L333/12.
9. Giova ricordare che tale Accordo tra la UE e la Confederazione
elvetica non ha necessitato di un recepimento nazionale e,
quindi, è entrato direttamente in vigore secondo le modalità
stabilite nel Trattato, così come evidenziato dalla risoluzione A.
E. del 10 maggio 2007, n. 93/E.
10. Per ulteriori approfondimenti si rimanda, tra gli altri, al precedente
intervento sul tema - “Dividendi: requisiti per la tassazione
agevolata per la distribuzione in uscita verso holding e fondi
svizzeri”, A. Veneruso, in Fiscalità & Commercio internazionale,
n. 11/2021.
11. In tal senso, si veda G. Rolle, Fiscalità Internazionale e dei Gruppi,
Cap. 8, Giuffrè Francis Lefebvre Editore.
12. Il caso di specie ha avuto ad oggetto l’esame delle condizioni per
il rimborso delle imposte assolte dal lavoratore distaccato negli
EAU ed ivi residente, confermando in primis che l’espressione
liable to tax richiesta dal Trattato risulta verificata anche in assenza
di un’imposta analoga all’IRPEF negli EAU. Ciò in quanto, ai
fini convenzionali è sufficiente la generale soggezione del contribuente
residente al potere impositivo dello Stato, non essendo
necessario attestare il concreto prelievo nel citato Stato in cui si
ha la residenza fiscale.
13. Nel caso di specie e similari, non è ultroneo sottolineare che data
la ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la data di approvazione
della delibera di distribuzione dei dividendi coincidente con gli
ultimi giorni dell’anno e il loro pagamento eseguito sempre
entro la fine del medesimo anno, si vanificherebbe l’esercizio
del diritto sia dell’applicazione del regime di esenzione delle
ritenute che della richiesta di rimborso delle stesse, tenuto conto
che i tempi tecnici richiesti dalle Autorità fiscali per il rilascio del
certificato difficilmente consentono di acquisirlo in tempi brevi.
Da ciò possiamo desumere che opinando in tal senso ogni
delibera di distribuzione di dividendi alla casa “madre” e/o
disposizione di pagamenti di interessi, royalties, ecc. cross-border
che potrebbero beneficiare delle più favorevoli disposizioni
recate dalle Direttive “madre-figlia”, “Interessi e Canoni” o
pattizie, qualora i relativi eventi e pagamenti si verifichino in
prossimità di “chiusura d’anno” sarebbero di default esclusi dalle
disposizioni agevolative appena richiamate, poiché difficilmente
il sostituto d’imposta domestico riuscirebbe ad entrare in possesso
della certificazione estera prima del pagamento, per carenza
dei tempi tecnici necessari al rilascio della medesima, pur in
presenza della documentazione del beneficiario effettivo attestante
il possesso dei requisiti (i.e. da Direttive UE e/o pattizi).
14. In tal senso si veda L. Corso - G. Odetto, “Certificazioni
tardive al bivio delle contestazioni”, in Euteke.info del 7 gennaio
2020.