L’approfondimento: L’Agenzia delle entrate con la recente risposta ad interpello n. 233 del 28 aprile 2022, si è occupata dell’ipotesi dei c.d. secondary adjustment in materia di transfer pricing, con particolare riguardo al trattamento fiscale del rimborso di un finanziamento figurativo, originato da un c.d. secondary adjustment, concludendo per l’irrilevanza fiscale del provento sia ai fini IRES che IRAP.
Note:
1 OECD (2022), OECD Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, OECDPublishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0e655865-en.
2 L’accertamento del maggior reddito viene operato ai sensi
dell’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).
3 Ex art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973, quale strumento
normativo per evitare o risolvere la doppia imposizione a seguito
di una rettifica unilaterale corrispondente, laddove un’Autorità
fiscale estera apporti un aggiustamento primario (definitivo) in
base al principio di libera concorrenza.
4 Appare chiaro che nel caso in cui la rettifica primaria venga
annullata anche la rettifica secondaria segue la stessa sorte,
ovvero viene annullata anch’essa. In tal seno, si veda il documento
dell’EU Joint Transfer Pricing Forum - Final Report on
Secondary Adjustments - del 18 gennaio 2013 - DOC: JTPF/
017/FINAL/2012/EN, consultabile al link: urly.it/3pg2g.
5 La transazione figurativa può essere qualificata anche come
dividendi o apporti di capitali.
6 In tal senso, si veda M. Manca, “Royalty eccedenti il valore
normale: ritenuta (in)applicabilità delle ‘rettifiche secondarie’ in
Italia”, in Novità fiscali, Rivista edita dal Centro competenze
tributarie della SUPSI - n. 12/2019.
7 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - c.d. Statuto del contribuente, art.
10,comma3: “Le sanzioni non sonocomunqueirrogate quando
la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o
quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun
debito di imposta”.
8 Il questionario sugli adeguamenti secondari si basa sui paragrafi
da 4.66 a 4.76 delle Linee Guida TP dell’OCSE. Le risposte
integrali degli Stati membri al questionario, tendente ad acquisire
una visione panoramica sugli aspetti giuridici e amministrativi
del tema in rassegna, sono riportate nel documento JTPF/
018/REV1/2011/EN, reperibile al link: urly.it/3pfxm.
9 “Does your MS have domestic legislation allowing secondary adjustments
and/or (internal) administrative guidelines on their implementation?
Please briefly indicate key points addressed and include the official
reference (and electronic link)”.
10 Il nuovo provvedimento ha sostituito dall’anno 2020 le disposizioni
attuative della disciplina contenute nel Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010,
prot. n. 2010/137694.
11 Tale intervento è stato ritenuto necessario per recepire nell’ordinamento
interno gli aggiornamenti degli standard internazionali,
ivi incluse, in particolare, le risultanze del progettoOCSE-G20 in
tema di Base Erosion and Profit Shifiting (BEPS) che hanno apportato,
attraverso il rapporto sulle Action BEPS 8-10, importanti
modifiche alle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento
in vigore dal 2017. In tal senso, si veda la recente
circolare del 24 maggio 2022, n. 16/E dell’Agenzia delle entrate,
con la quale sono state emanate istruzioni operative in merito alla
corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera
concorrenza” nell’applicazione dell’art. 110, comma 7, del
T.U.I.R.
12 Con la quale sono stati forniti in extremis i chiarimenti sula
novellata documentazione idonea per l’anno 2020 a consentire il
riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei
prezzi di trasferimento.
13 In proposito, si segnala che tra i contributi forniti in merito alla
bozza della circolare TPDoc e pubblicati sul sito istituzionale
dell’AdE (link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
contributi-pervenuti1), quello di “BDO Tax” del 12 ottobre
2021 che in merito alle informazioni relative alle singole transazioni
(criterio di cassa), pur non cogliendo, a parere di chi scrive,
quanto sopra evidenziato in merito all’effettiva finalità della
richiesta, evidenzia che tali informazioni potrebbero generare
undisallineamento tra la disciplina generale in materia di imposte
sul reddito d’impresa e contenuto della documentazione sui
prezzi di trasferimento. Inoltre, viene posto in rilievo che tale
differente disciplina (criterio di cassa vs. criterio di competenza)
non è rinvenibile nell’Allegato II al CapitoloVdelle Linee Guida
TP OCSE, dove è richiesta l’indicazione degli importi delle
transazioni infragruppo senza differenziazione tra beni/servizi e
interessi/royalties.
14 Si veda in proposito M. Manca, Royalty eccedenti il valore normale:
ritenuta (in)applicabilità delle “rettifiche secondarie” in Italia, citato
alla precedente nota n. 6.
15 In tal senso, si veda D. Avolio -M.Bellini -M.Piazza, “Secondary
adjustment e rimborso del finanziamento figurativo fiscalmente
irrilevante”, in il fisco, n. 23/2022.
16 In proposito, si evidenzia che le Line Guida TP 2022, al citato
Cap. IV - par. C n. 4.69, evidenzia che l’approccio del prestito
occulto può avere impatto non soltanto sull’anno al quale si
riferisce la rettifica primaria, ma anche sugli anni successivi, fino
alla data in cui l’Amministrazione finanziaria che richiede la
rettifica secondaria considera che il prestito occulto sia stato
rimborsato.
17 Art. 163 D.P.R. n. 917/1986: “La stessa imposta non può essere
applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto,
neppure nei confronti di soggetti diversi”. In base alla citata
disposizione sono vietate la doppia imposizione giuridica ed
economica.
18 Lungi da me ogni considerazione sugli effetti giuridici che
potrebbero derivare da una tale contraddizione, ovvero da
una non veritiera dichiarazione resa dallo Stato italiano
all’EU Joint Transfer Pricing Forum, quale organo della
Commissione europea istituito nel 2002 per esaminare le
questioni che costituiscono ostacoli alle attività commerciali
transfrontaliere e per trovare soluzioni pragmatiche ai
problemi derivanti dall’applicazione del principio di libera
concorrenza all’interno dell’UE.
19 Con particolare riguardo all’ipotesi doppia imposizione,
l’impresa internazionale domestica potrebbe affiancare il
ricorso giurisdizionale interno all’apertura di una procedura
amichevole prevista dal novellato art. 25 delModello OCSE
2017, riprodotto in quasi tutte le Convenzioni stipulate
dall’Italia ancorché per quelle più datate non risulta ancora
allineato alla versione 2017 che prevede il ricorso all’arbitraggio
obbligatorio. Inoltre, qualora la disputa de qua interessi
l’ambito unionale, il contribuente può scegliere di
ricorrere al recente istituto disciplinato dalla Direttiva UE
1852/2017 recepita con D.Lgs. n. 49/2020 (c.d. Decreto
DRM), riguardante i meccanismi per la risoluzione delle
controversie in materia fiscale nella UE Tra i vari aspetti di
particolare interesse per cui si distingue tale ultimo istituto, si
apprezza di sicuro la possibilità da parte dell’impresa domestica
di attivare la procedura de qua anche qualora il contribuente
abbia aderito all’accertamento con adesione sulla
fattispecie originatrice della secondary adjustment, così come
si rileva nel caso di specie.
20 Norma violata che inserita nella legislazione fiscale interna,
considerato la complessità della tematica, come evidenziato
dalle richiamate Linee Guida OCSE TP, rappresenti in modo
preciso ed univoco l’approccio che l’Italia adotterebbe verso le
transazioni secondarie e, quindi, delle rettifiche secondarie che
ne derivano.