In evidenza: La Suprema Corte di cassazione con la sentenza 30 settembre 2019, n. 24288, si è occupata dell’applicazione indiretta dei trattati stipulati dagli Stati per evitare le doppie imposizioni, con particolare riguardo alla distribuzione di dividenti per il tramite di soggetti interposti, meri percettori materiali dei proventi de qua, fornendo interessanti principi utili alla generalità dei soggetti che possono trovarsi nella non isolata fattispecie in rassegna, che non attiene alla sola applicazione ai predetti redditi, ma può ben riguardare anche ipotesi diverse, come gli interessi e le royalties.
Note:
1 È notorio che dall’applicazione diretta da parte del contribuente domestico delle Convenzioni stipulate dall’Italia con gli altri Stati contraenti, ne discende la riduzione e/o l’eliminazione
delle ritenute fiscali a titolo d’imposta previste sui redditi ivi disciplinati (capitali, interessi, royalties, ecc.) corrisposti a soggetti non residenti.
2 Per approfondimenti si rimanda al seguente link: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ocse-arriva-cassettadegli-attrezzi-individuare-beneficiari-effettivi.
3 i.e. costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica e, in quanto, tale finalizzata meramente al conseguimento di un vantaggio fiscale, quale è l’applicazione
dell’aliquota della ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte nazionale, prevista dal diritto interno, al fine di godere indebitamente di un’aliquota d’imposta minore rispetto a quella prevista
dalla Convenzione tra lo Stato del pagante e lo Stato del percettore estero o meglio ancora dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte tra Stati membri contemplata dalla Direttiva sulle
società Madre e figlie. Per approfondimenti sul tema si veda, tra gli altri, A. Veneruso, “Distribuzione di dividendi alle holding comunitarie: applicazione del regime di esenzione della ritenuta”, in questa Rivista, n. 2/2020.
4 Si veda la Corte di cassazione - sentenza n. 32840/2018, richiamata dalla sentenza in rassegna n. 24288 del 30 settembre 2019.
5 Si veda ad esempio Cipro, Ungheria, Giappone, l’Irlanda, Marocco, Tanzania, Trinidad, Tobago, Jugoslavia e Zambia.
6 In merito, si rimanda a quanto già indicato nel precedente contributo in questa Rivista, n. 2/2019. Inoltre, si riporta che la circolare n. 6 del 2 aprile 2014 della Segreteria di Stato per le
Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino (richiamando la prassi amministrativa italiana: C.M. n. 306/E/1996 Cap. VIII - par. 8 e R.M. n. 104/E/1997), evidenzia che in altri
termini, stante le finalità dichiaratamente antielusive della clausola de qua, si deve privilegiare una lettura di tipo sostanziale e non formale del concetto di beneficial owner, verificando l’effettiva
(oltre che giuridica) titolarità dei diritti (i.e. titolarità del potere di decidere la produzione ed il realizzo dei redditi e il potere di disporne) e non la mera titolarità formale degli stessi.
7 Cfr. nota n. 6.
8 Si veda in merito il Comunicato stampa OCSE 22 marzo 2018. La Convenzione multilaterale consta di sette parti e 39 articoli e la prima parte contiene le disposizioni generali: scopo (art. 1) e
interpretazione della Convenzione (art. 2).
9 Per approfondimenti si rimanda al seguente link: http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action15/
10 Si veda in merito anche A. Bitti - L. Miele, “Ritenuta convenzionale per il beneficiario effettivo dei dividendi ‘passanti’”, in Eutekne.info del 5 novembre 2019.
11 Per approfondimento si veda, tra gli altri, il contributo di A. Veneruso in questa Rivista, n. 2/2020.