L'approfondimento: La Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza del 15 febbraio 2023, n. 609, si è occupata, nell’ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento, del mancato
riaddebito alla capogruppo estera delle spese sostenute per l’attivazione di iniziative di pubblicità e marketing dei prodotti dalla stessa venduti nel territorio dello Stato, contraddistinti dal marchio del gruppo.
Note:
1 In tal senso, si veda la Commissione tributaria provinciale di
Milano - Sez. 23, sentenza del 27 maggio 2020, n. 1023, in
Norme & Tributi Plus de Il Sole - 24 Ore del 30 agosto 2020 -
“Pubblicità inerente se legata ai ricavi nel mercato italiano”, di
M. Nessi - R. Torelli.
2 Per un approfondimento, si rimanda, tra gli altri, a P. Valente,
“Transfer pricing: criticità nella remunerazione dei beni intangibili”,
in il fisco, n. 13/2015.
3 Da ciò ne deriva che l’arm’s lenght principle, oltre ad essere uno
strumento di corretta allocazione dei redditi assume in tal caso
anche una finalità antielusiva.
4 Si veda in merito, tra gli altri, A. della Rovere - F. Vincenti,
“Transfer pricing: le nuove Guidelines dell’OCSE”, in questa
Rivista, n. 10/2017.
5 Giova ricordare che il regime premiale degli oneri documentali
è stato introdotto per la prima volta in Italia dall’art. 26 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, disciplinato dal Provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010, n. 137654 e
sostituito dal più recente Provvedimento AdE 23 novembre
2020, n. 360494, dal periodo d’imposta 2020, in linea con
quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018 che detta le linee
guida domestiche in materia di transfer pricing.
6 Sulla base degli studi effettuati dall’OCSE, lo spostamento di
materia intangibile nell’ambito di un gruppo multinazionale
rappresenta una delle modalità maggiormente utilizzate dalle
imprese per attuare il c.d. profit shifting.
7 Devlopment, enhancement, mintenance, protection and exploitation
ovvero c.d. funzioni DEMPE).
8 In proposito, si vedano le nuove Guideline OCSE in materia di
prezzi di trasferimento rilasciate nel mese di gennaio 2022 - Cap.
VI - par. B4.1. Development and enhancement of marketing intangibile
- 6.78.
9 Giova ricordare che la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di
secondo grado della Lombardia (Comm. trib. reg.), con la
sentenza dell’8 aprile 2021, n. 1373, ha stabilito, in linea con
le Guidelines OCSE, che il riaddebito delle prestazioni di servizi
intercompany resi da terzi direttamente in favore di una società del
gruppo, non dà luogo ad alcun ricarico se la società si limita a
riaddebitare il solo costo pattuito tra le consociate. Si veda in
merito, A. Veneruso, “Servizi intercompany: è legittimo il riaddebito
dei costi c.d. pass through senza l’applicazione di un
adeguato mark-up” in questa Rivista, n. 4/2023.
10 Sulla base delle funzioni svolte, degli assets impiegati e dei rischi
assunti.